La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
È istituito il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, articolato per province, in cui sono iscritte:
a) le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;
b) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale.
Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale.
Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale le associazioni devono:
a) avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un anno;
b) ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale.
Attualmente nel Registro Regionale, articolazione provinciale di Prato sono iscritte n. 73 associazioni di Promozione Sociale.
L'associazione (in particolare l'associazione non riconosciuta) è la forma più diffusa per l'organizzazione delle attività senza fine di lucro (ossia un fine diverso da guadagno che i soci possono dividersi, cosa invece normale per le attività commerciali).
Le associazioni non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commericiale, quindi possono pagare meno tasse. Un regime agevolato hanno anche le associazioni che chiedono il riconoscimento come ONLUS (Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale)
L'associazione viene formalizzata in un contratto composto da due elementi distinti ma, giuridicamente di natura unitaria, che sono:
La struttura organizzativa prevede la presenza di almeno due soci e due organi essenziali alla vita associativa:
Esistono anche altri organi associativi di cui non è obbligatoria ma consigliabile la previsione in Statuto:
Collegio dei Probiviri o dei Garanti (che controlla la vita interna dell'associazione)
Collegio dei Revisori dei Conti o sindacale (che controlla la vita amministrativa dell'associazione)
1. Essere un gruppo di almeno due persone che condividono intenti comuni
2. Chiarire quali sono gli obiettivi e le attività che permetteranno il loro perseguimento
3. Conoscere i vincoli e le opportunità derivanti dalla forma associativa
4. Formalizzare e organizzare il gruppo, passando così da gruppo informale ad associazione (attraverso la redazione di un atto costitutivo e uno statuto ed eleggendo le cariche sociali)
5. Fare domanda di attribuzione del numero di codice fiscale presso l'ufficio delle imposte dirette e depositare il contratto d'associazione presso l'ufficio del registro - atti privati competente.
6. Comprare e utilizzare i libri sociali (libro soci, libro adunanze del consiglio direttivo, libro assemblee e libro cassa) e conservare tutti i documenti su entrate e uscite per redigere il bilancio di fine anno
7. Chiedere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività (in caso di attività commerciali fare richiesta di partita IVA)
8. Fare richiesta di iscrizione all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro provinciale delle associazioni, all'anagrafe comunale delle associazioni
Le cooperative sociali sono una speciale categoria di cooperative, caratterizzata dal fatto di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
E' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'art.8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione.
L'albo regionale e' articolato per province ed è tenuto presso l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.
L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per la stipula delle convenzioni.
L’albo regionale è suddiviso in tre sezioni così distinte:
Settore A: Cooperative che gestiscono servizi socio sanitari e educativi
Settore B: Cooperative che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Settore C: Consorzi di cooperative formati da almeno il 70% da cooperative già iscritte all'Albo
Possono chiedere l’iscrizione nelle sezioni "A" o "B" dell’albo regionale le cooperative sociali i cui statuti attestino esplicitamente l’assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche per il perseguimento dell’interesse generale della comunità.
Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "A" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:
Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "B" dell'albo devono possedere i seguenti requisiti:
La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa, ovvero il consorzio, ha la propria sede legale e deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari.
Alla domanda sono allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) iscrizione alla Direzione Generale per gli enti Cooperativi del Ministero delle Attività Produttive;
c) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;
d) copia dell'ultimo bilancio approvato;
e) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente.
Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti adotta il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio nell'albo regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa e' iscritta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il provvedimento motivato di diniego.
Attualmente nell'Albo Regionale, articolazione provinciale di Prato sono iscritte n. 39 Cooperative.
Si intendono attività di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività o per servizi di rilevante interesse sociale
Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato, senza scopo di lucro, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.
È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti richiesti, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale
La domanda di iscrizione è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione, unitamente alla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto con la sede dell'organizzazione;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.
Il Presidente della Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l'iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il decreto motivato di diniego.
I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'organizzazione richiedente, al Sindaco del Comune ove ha sede legale l'organizzazione e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione, con l'indicazione delle attività per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.
La Provincia richiede pareri e dati conoscitivi utili agli effetti dell'istruttoria. A tal fine, il parere del Comune in cui ha sede l'organizzazione richiedente, è obbligatorio.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Annualmente, entro il trenta novembre, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, a cura degli uffici regionali competenti, i registro regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla data del trenta settembre.
Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Provincia in cui hanno sede legale:
a) dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute;
b) relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare;
c) copia del bilancio consultivo afferente l'esercizio precedente, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale, approvato dall'assemblea.
La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sul permanere della corrispondenza delle attività di volontariato e il Presidente della Provincia, trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l'elenco delle organizzazioni di volontariato la cui verifica abbia avuto esito positivo, per la successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato, dalle verifiche effettuate, che un'organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non è più in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o che, nonostante diffida, non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, dispone la cancellazione della stessa dal registro, con decreto motivato.
La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regione, enti locali ed altri enti pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione stessa.
Contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali vigenti.
Attualmente nel Registro Regionale, articolazione provinciale di Prato sono iscritte n. 150 associazioni di Volontariato.